| 3.2. La società potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.
3.3. La società potrà altresì compiere nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previste dalla legge tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e di intermediazione finanziaria, ivi compreso l'utilizzo e la concessione o cessione di brevetti, licenze, procedimenti, nonché l'assunzione ed il conferimento di incarico di agenzia, mandato, rappresentanza, e la gestione diretta ed indiretta di centri commerciali nonché la cessione e/o l'affitto di aziende e/o di rami di aziende, ivi comprese le prestazioni di servizi contabili, amministrativi, organizzativi e la formazione di corsi e scuole di formazione e perfezionamento, nei confronti di società collegate e/o di terzi e la concessione di garanzie reali e /o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.
Art. 4. Durata
4.1 La durata della società è fissata sino al 31.12.2025, salvo successive proroghe adottate nei modi e nei termini di legge. |
Art. 5. Capitale sociale
5.1 Il capitale è fissato in euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) suddiviso in azioni ordinarie dal valore di euro 50,00 (cinquanta) cadauna.
Art. 6. Azioni
6.1. La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.
6.2. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
6.3. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
6.4. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del c.c..
6.5. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti.
6.6. Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria devono essere approvate dall'assemblea speciale degli appartenenti alla medesima. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria degli azionisti. |