Art. 7. Nozione di trasferimento di azioni
7.1. Ai fini del presente statuto è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di dette azioni o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", forzata o coattiva, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.
Art. 8. Trasferimento inter vivos
8.1. Le azioni saranno liberamente trasferibili per atto tra vivi, solo a parenti e affini, entro il 2° grado e a società controllate, controllanti o collegate.
8.2 Per i trasferimenti per atto tra vivi, escluso i casi di cui al paragrafo precedente, il socio dovrà proporre la vendita al Consiglio di amministrazione, indicando quante azioni intende vendere ed il prezzo relativo; il Consiglio di Amministrazione si riserva di trovare, entro trenta giorni dalla comunicazione, un socio disponibile a rilevare le azioni così offerte, al prezzo indicato. In difetto il socio offerente sarà libero di vendere le azioni offerte, anche a terzi.
In caso di permuta, donazione o, comunque, di negozi privi di corrispettivo o con corrispettivo infungibile o indeterminato, il valore in base al quale può essere esercitata la prelazione sarà determinato d'accordo tra la parte interessata ed il Consiglio di Amministrazione o, in difetto, da un arbitro, nominato dal Presidente del tribunale nel cui circondario si trova la sede della Società, che deciderà a suo insindacabile giudizio.
L'inosservanza delle disposizioni che precedono comporta l'inefficacia della vendita e/o la cessione della/e azione/i nei confronti della società.
8.3. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini.
Art. 9. Trasferimento mortis causa
9.1. Le azioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di pluralità di eredi, i relativi diritti dovranno essere esercitati da un rappresentante comune. |
Art. 10. Obbligazioni
10.1. L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.
10.2. L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.
10.3. Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V c.c.. |